The Statute

dell'Associazione Amici di Brera e dei musei milanesi

L’Associazione è stata costituita con atto 21 dicembre 1949, n. 13108 rep. Dr. Virgilio Neri, notaio in Milano, ivi registrato il 10 gennaio 1950 al n. 13625, vol. 913.
E’ iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Milano in data 28 marzo 1997, n. 1544, vol. 65, pag. 243.
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea dell’Associazione il 28 maggio 2019, sostituisce quello approvato il 16 giugno 1998 ed è stato registrato all’Agenzia delle Entrate il 24 giugno 2019.

 

STATUTO

ART. 1. É costituita in Milano l’associazione denominata “Associazione degli Amici di Brera e dei Musei Milanesi”, regolata dal presente statuto, e, in quanto non disponga, dal codice civile e dalle leggi vigenti (di seguito, l’“Associazione”).
L’Associazione ha sede in Milano.
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997 (la “Normativa ONLUS”), l’Associazione, ottenuta l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, utilizzerà la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Istituito il registro unico nazionale del Terzo Settore (il “Registro del Terzo Settore”) di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 (il “Codice del Terzo Settore” o la “Normativa ETS”) e ottenuta l’iscrizione nel Registro del Terzo Settore, l’Associazione sostituirà l’acronimo “ONLUS” con l’acronimo “Ente del Terzo Settore” o “ETS”. Tale acronimo sarà indicato nella denominazione sociale e sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Ai fini della successiva iscrizione nel Registro del Terzo Settore, l’Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In conformità alla Normativa ONLUS, L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte e di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico mediante l’accrescimento del patrimonio artistico della Pinacoteca di Brera e dei Musei civici milanesi, prestando loro assistenza per il conseguimento dei loro fini di conservazione e di cultura artistica, e mediante la formazione di una elevata categoria di collezionisti e intenditori d’arte.
Tale scopo sarà perseguito mediante l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale nonché tramite interventi di tutela e valorizzazione dei beni artistici e del patrimonio culturale secondo quanto previsto dall’art. 5 della Normativa ETS e dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Per l’attuazione di tale scopo l’Associazione intende:
(a) provocare dirette donazioni ai Musei di opere d’arte di indiscusso valore, le quali arricchiscano e completino le collezioni già in essi adunate;
(b) promuovere e sostenere restauri di opere d’arte;
(c) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari per acquistare suppellettile artistica degna dei Musei cittadini ed intervenire in loro sussidio, e per garantire servizi di catering, musica e personale di sala in occasione di eventi e aperture straordinarie;
(d) organizzare e promuovere conferenze, visite alle collezioni pubbliche e private, esposizioni temporanee e permanenti, attività finalizzate alla conoscenza e all’aggiornamento circa le discipline artistiche e museali del personale direttivo e docente delle scuole e degli studenti, e compiere, in generale, tutte le iniziative necessarie per tenere viva la cultura artistica, sia per quanto riguarda l’arte antica che quella contemporanea, e per il raggiungimento di dette finalità istituzionali.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate ad eccezione di quelle che siano ad esse direttamente connesse e nel rispetto dei limiti previsti dalla Normativa ONLUS.
Ai fini della successiva iscrizione nel Registro del Terzo Settore, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale a condizione che siano ad esse secondarie e strumentali e conformi ai limiti della Normativa ETS.

ART. 3.

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa secondo quanto previsto dalla Normativa ONLUS.

Fanno parte dell’Associazione gli associati che si dividono nelle seguenti categorie:

(a)        soci studenti, coloro che non hanno superato i 26 anni di età e che versano un contributo minimo annuo di Euro 15,00 (quindici);

(b)        soci ordinari, coloro che versano un contributo annuo minimo pari ad Euro 70,00 (settanta);

(c)        soci onorari coloro che, su proposta di almeno un socio, vengano nominati dal Consiglio di Amministrazione per particolari meriti artistici e/o storici;

(d)        soci sostenitori, coloro che contribuiscono in modo significativo, sia una tantum che in via permanente, al raggiungimento delle finalità istituzionali e degli scopi associativi e che versano un contributo annuo minimo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta);

(e)        soci benemeriti, coloro che versano un contributo annuo minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento);

(f)        soci mecenati, coloro che versano un contributo annuo minimo pari ad Euro 2.000,00 (duemila);

(g)        soci corporate, imprese italiane o estere che per la loro attività contribuiscono alla realizzazione degli scopi associativi e che versano un contributo annuo minimo pari ad Euro 8.000,00 (ottomila), (congiuntamente i “Soci” e, ciascuno di essi, un “Socio”).
Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre categorie di Soci nel rispetto delle leggi vigenti e stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali al cui versamento sono tenuti indistintamente tutti gli associati e indica periodicamente il contributo minimo associativo determinato in misura crescente fra le diverse categorie di Soci.
La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se il versamento avviene dopo il 1° novembre.
I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta/o a rivalutazione.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.
L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro 90 giorni dal suo ricevimento, si intende che la stessa è stata accolta.
L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo e comporta per tutti i Soci il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l’esclusione del Socio per gravi motivi.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica del recesso.
La qualità di socio si perde per morte, interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati non colposi nonché per morosità.
I Soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
(a) dai beni di ogni genere che diventino di proprietà dell’Associazione;
(b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
(c) dalle erogazioni e contribuzioni dei Soci;
(d) da beni oggetto di donazioni, legati e lasciti.
Ai fini della successiva iscrizione nel Registro del Terzo Settore, il patrimonio minimo dell’Associazione è costituito da Euro 15.000,00 (quindicimila).
Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici o privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse secondo quanto previsto dalla Normativa ONLUS.
Ai fini della successiva iscrizione nel Registro del Terzo Settore, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 5.

Sono organi dell’Associazione:

(a)        l’Assemblea dei soci;

(b)        il Consiglio di Amministrazione;

(c)        il Presidente e i Vicepresidenti;

(d)        il Collegio dei Revisori.

 

ART. 6. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 3 del presente Statuto in regola con il pagamento della quota associativa annua ed è ordinaria o straordinaria. Ad essa devono essere sottoposti:
(a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento economico, culturale ed artistico dell’Associazione;
(b) l’approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti;
(c) il bilancio dell’esercizio sociale;
(d) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
(e) la nomina del Collegio dei Revisori;
(f) gli altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 7. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

 

ART. 8. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

 

ART. 9. Ogni Socio ha diritto a un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione (che non può aver luogo prima del giorno successivo) le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea portanti modifiche dello Statuto in prima convocazione dovranno essere prese con la presenza di più della metà dei soci e con la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide se prese con la presenza di almeno un terzo dei Soci e con la maggioranza dei voti dei presenti.
Occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione per le delibere circa lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio anche mediante semplice delega scritta sulla lettera di invito.
Delle deliberazioni assembleari e del bilancio approvato deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale e documento presso la sede.

 

ART. 10.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composta da sette a diciassette persone nominate ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci, al quale spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.
Venendo a mancare uno o più consiglieri durante l’esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione può sostituirli interinalmente sino alla prossima assemblea. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

 

ART. 11. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario, anche estraneo; tutti durano in carica tre anni.
La rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo spetta al Presidente oppure, congiuntamente tra loro, ad uno dei Vicepresidenti ed un Consigliere.

 

ART. 12. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dai Vicepresidenti e, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito spedito a mezzo lettera, e-mail o fax almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvo i casi di urgenza) e contenente l’ordine del giorno.
Esso deve essere convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattarsi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre l’intervento della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

 

ART. 13. Spetta al Consiglio di Amministrazione di decidere insindacabilmente sull’ammissione dei Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano come previsto all’art.3.

 

ART. 14.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio consuntivo, il quale deve contenere, tra l’altro, le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell’assemblea che intende approvarlo, per essere consultato da ogni associato.
In conformità alla Normativa ETS, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), l’Associazione procederà alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione, in conformità alla modulistica da definirsi ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore.
Il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione è esaminato dal Collegio dei Revisori, composto di tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, che ne riferisce all’Assemblea.
Ottenuta l’Iscrizione e divenuto operativo il Registro del Terzo Settore, l’Associazione avrà l’obbligo di depositare presso il Registro del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale da redigersi secondo le linee guida da definirsi ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori a 1.000.000,00 (unmilione/00) di Euro.

 

ART. 15. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge, ivi inclusa la Normativa ETS che prevede la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto prescritto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

 

ART. 16. Fino all’operatività del Registro del Terzo Settore, continuerà a trovare applicazione la Normativa ONLUS ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione dell’Associazione nell’anagrafe delle ONLUS.
L’efficacia delle clausole relative alla Normativa ETS contenute nel presente Statuto è sospensivamente condizionata al decorrere del termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Alla decorrenza del suddetto termine è, altresì, risolutivamente condizionata l’efficacia delle clausole relative alla Normativa ONLUS contenute nel presente Statuto che siano incompatibili con le disposizioni della Normativa ETS.

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