Statuto

dell'Associazione Amici di Brera e dei musei milanesi

STATUTO DELLA  “ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI BRERA E DEI MUSEI MILANESI – ETS”

ART. 1. Denominazione e sede

1.1 É costituita in Milano l’Associazione, ente del terzo settore, denominata “Associazione degli Amici di Brera e dei Musei Milanesi – ETS”, detta anche “Amici di Brera – ETS”, regolata dal presente statuto,  dal D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione (di seguito, l’“Associazione”).

1.2 L’Associazione ha sede in Milano.

1.3 L’espressione “ente del terzo settore” o il suo acronimo “ETS” saranno riportati nella denominazione sociale e utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata ai soci e agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

ART. 2. Finalità e attività

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel promuovere la cultura e l’arte e tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico mediante l’accrescimento del patrimonio artistico della Pinacoteca di Brera e dei Musei civici milanesi, prestando loro assistenza per il conseguimento dei loro fini di conservazione e di cultura artistica, e mediante la ricerca scientifica, la formazione della cittadinanza e di intenditori d’arte.

2.2 L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale nei settori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), i) e u) del D Lgs 117/17.

In particolare, l’Associazione intende:

(a) favorire dirette donazioni ai Musei di opere d’arte di indiscusso valore, le quali arricchiscano e completino le collezioni già in essi adunate;

(b) promuovere e sostenere restauri di opere d’arte;

(c) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari per acquistare suppellettile artistica degna dei Musei cittadini ed intervenire in loro sussidio, e per garantire servizi di catering, musica e personale di sala in occasione di eventi e aperture straordinarie;

(d) organizzare e promuovere conferenze, visite alle collezioni pubbliche e private, esposizioni temporanee e permanenti, attività finalizzate alla conoscenza e all’aggiornamento circa le discipline artistiche e museali del personale direttivo e docente delle scuole e degli studenti, e compiere, in generale, tutte le iniziative necessarie per tenere viva la cultura artistica, sia per quanto riguarda l’arte antica che quella contemporanea, e per il raggiungimento di dette finalità istituzionali;

e) svolgere e promuovere attività di divulgazione, approfondimento e ricerca scientifica con riferimento alle attività qui sopra elencate

2.3 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione individua le attività diverse.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi. a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3. Soci: diritti e doveri

3.1 L’Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

3.2 Il numero degli associati è illimitato. L’Associazione pone una continua attenzione all’implementazione di strumenti e meccanismi che garantiscano una reale politica di parità̀ di genere in tutte le sue forme di partecipazione alla vita associativa attiva.

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire categorie di Soci nel rispetto delle leggi vigenti e stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali al cui versamento sono tenuti indistintamente tutti gli associati e indica periodicamente il contributo minimo associativo.

3.4 La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se il versamento avviene dopo il 1° novembre. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta/o a rivalutazione.

3.5 Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.

L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all’associato e iscritta nel registro degli associati

In caso di rigetto, entro 60 giorni il Consiglio di Amministrazione deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

3.6 Il Consiglio di Amministrazione su proposta di almeno un socio può nominare soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa o che si siano distinti particolari meriti artistici e/o storici.

3.7 Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri associati si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione

3.8 Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei soci onorari,

3.9 La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e decadenza automatica dovuta a morosità. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione. L’espulsione è prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all’ associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l’associato interessato può fare reclamo scritto entro 15 giorni davanti all’Assemblea.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale prende atto della volontà dell’associato.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati e i loro eredi che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 4.Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

4.3 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

ART. 5. Organi sociali

5.1 Sono organi dell’Associazione:

(a)        l’Assemblea dei soci;

(b)        il Consiglio di Amministrazione;

(c)        il Presidente e i Vicepresidenti;

(d)        l’Organo di Controllo;

(e)        il Comitato Scientifico.

ART. 6. Assemblea dei soci

6.1 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 associati, sino ad un massimo di 5 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 associati.

6.2 La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo lettera o mail, contenente il luogo (fisico o virtuale), la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

6.3 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6.4 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’ 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6.5 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in proprio o per delega.

6.6 Le sedute dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

– che sia consentito di accertare l’identità dei partecipanti, anche con preventiva iscrizione, per il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’espressione del voto può essere esplicitata dall’associato anche per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 7. Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

7.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– determinare l’importo delle quote associative e stabilire le eventuali differenti categorie di associati in relazione alle stesse;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– nominare, tra i propri membri, il Presidente e i Vice Presidenti;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

7.3 È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Presidente Onorario individuato tra personalità di elevato valore morale che possa svolgere un ruolo di alto patronato. Il Presidente Onorario è figura meramente rappresentativa, non ha ruoli operativi né impegna in alcun modo l’Associazione.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, possibilmente dispari, compreso tra 3 e11, eletti dall’Assemblea per la durata di 3 esercizi fini all’approvazione del bilancio relativo al terzo mandato e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

7.5 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

7.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

All’atto dell’accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

7.8 Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d’interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d’interessi. Al conflitto di interessi si applica l’art. 2475-ter cod. civ.

7.9 Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.10 Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione o, per altre cause, se viene a mancare se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio di Amministrazione decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della Associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In assenza di quest’ultimi la nomina spetta dall’assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

7.11 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 8. Presidente

8.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente può nominare procuratori speciali e/o conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti.

8.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

8.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

8.4 Il/I Vice Presidente/i è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 9. Bilanci

9.1 L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

9.2 L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 mila euro.

9.3 L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino il limiti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 10. Organo di controllo e revisore

10.1 L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea e dura in carica 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio.

10.2 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.4 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.5 Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 11. Il Comitato Scientifico

11.1 Il Comitato scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da 3 a 9 membri, oltre al Presidente dell’Associazione che ne è membro di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse dell’Associazione.

11.2 Il Comitato scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione di natura tecnico-consultiva e propositiva in merito ai programmi di attività culturali dell’Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

11.3 I membri del Comitato scientifico durano in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

11.4 Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell’avviso. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 12. Libri sociali e volontari dell’Associazione

12.1 L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

12.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13. Scioglimento

13.1 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del D Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

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